CHI PUO' VOTARE

 
 

I cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali, residenti in Italia o all'estero.

ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - VOTO PER CORRISPONDENZA
(Legge 27/12/2001 n. 459 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 02/04/2003 n. 104)
I cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti all'estero voteranno per corrispondenza tranne coloro che:
· risiedono in Stati con i quali non sia possibile concludere intese in forma semplificata o la situazione non garantisca, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di voto (art. 19 della Legge n. 459/2001 e art. 9 del D.P.R. n. 104/2003);

· abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente entro il decimo giorno successivo alla indizione dei Referendum, cioè entro il 17 aprile 2005 (art. 4 della Legge 459/2001 e art. 4 del D.P.R. n. 104/2003).

IL DIRITTO AL VOTO DEI DISABILI:
Gli elettori affetti da gravi infermità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore scelto come accompagnatore dal disabile. L'accompagnatore può essere iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica senza l'obbligo della residenza del comune del disabile.
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche e le cui cabine siano accessibili per le carrozzelle. Il manifesto recante i quesiti referendari dovrà essere affisso ad un'altezza che ne consenta la lettura in modo agevole, il piano di scrittura dovrà avere un'altezza di circa 80 centimetri e la cabina dovrà essere identificabile tramite l'apposita segnaletica.
I disabili dovranno recarsi alle urne muniti di un certificato che attesti la condizione di non deambulante. I certificati, rilasciati gratuitamente dai medici della A.S.L, saranno disponibili presso le aziende sanitarie locali 3 giorni prima della consultazione.
Con la legge 5 febbraio 2003, n.17, sono state introdotte nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità:
gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore.
Per agevolare le persone che hanno un handicap permanente, ed evitare che ogni volta che si rende necessario ci si trovi a dover produrre dei certificati medici è possibile richiedere, presso l'ufficio elettorele del comune, che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti questa necessità per tutte le restanti chiamate alle urne previste.

Requisiti
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti che non consentono di esprimere autonomamente il voto.

Documentazione
Occorre presentare:
· una richiesta su un modello già predisposto dall'Ufficio elettorale
· la tessera elettorale dell'interessato
· la documentazione sanitaria che attesta che l'elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo
La documentazione sanitaria viene rilasciata dall'A.S.L.
I non vedenti possono presentare il libretto di pensione dell'INPS nel quale sia indicata la categoria Ciechi Civili e uno dei relativi codici attestanti la cecità (05, 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19), oppure il verbale della Commissione di istanza per il riconoscimento della cecità.

La documentazione richiesta può essere presentata anche da una persona diversa dall'interessato, purché munito di
· delega in carta semplice
· fotocopia di un documento di identità dell'interessato

Nota bene
Le persone impossibilitate a scrivere:
· si presentano personalmente all'ufficio, che provvede a compilare il modello
· oppure incaricano un familiare; in questo caso occorre che dalla documentazione medica risulti chiaramente la menomazione fisica.

IL DIRITTO DI VOTO NEI LUOGHI DI CURA:
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune italiano, previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.