I
cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali, residenti
in Italia o all'estero.
ELETTORI
RESIDENTI ALL'ESTERO - VOTO PER CORRISPONDENZA
(Legge 27/12/2001 n. 459 e relativo Regolamento di attuazione approvato
con D.P.R. 02/04/2003 n. 104)
I cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti all'estero voteranno
per corrispondenza tranne coloro che:
· risiedono in Stati con i quali non sia possibile concludere
intese in forma semplificata o la situazione non garantisca, anche temporaneamente,
l'esercizio per via postale del diritto di voto (art. 19 della Legge
n. 459/2001 e art. 9 del D.P.R. n. 104/2003);
·
abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia dandone
comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
entro il decimo giorno successivo alla indizione dei Referendum, cioè
entro il 17 aprile 2005 (art. 4 della Legge 459/2001 e art. 4 del D.P.R.
n. 104/2003).
IL
DIRITTO AL VOTO DEI DISABILI:
Gli elettori affetti da gravi infermità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore scelto come accompagnatore dal
disabile. L'accompagnatore può essere iscritto in un qualsiasi
comune della Repubblica senza l'obbligo della residenza del comune del
disabile.
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in
altra sezione del Comune, che sia ubicata in stabile privo di barriere
architettoniche e le cui cabine siano accessibili per le carrozzelle.
Il manifesto recante i quesiti referendari dovrà essere affisso
ad un'altezza che ne consenta la lettura in modo agevole, il piano di
scrittura dovrà avere un'altezza di circa 80 centimetri e la
cabina dovrà essere identificabile tramite l'apposita segnaletica.
I disabili dovranno recarsi alle urne muniti di un certificato che attesti
la condizione di non deambulante. I certificati, rilasciati gratuitamente
dai medici della A.S.L, saranno disponibili presso le aziende sanitarie
locali 3 giorni prima della consultazione.
Con la legge 5 febbraio 2003, n.17, sono state introdotte nuove norme
per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti
da grave infermità:
gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere
il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina
da un altro elettore.
Per agevolare le persone che hanno un handicap permanente, ed evitare
che ogni volta che si rende necessario ci si trovi a dover produrre
dei certificati medici è possibile richiedere, presso l'ufficio
elettorele del comune, che sulla tessera elettorale venga messo un timbro
che attesti questa necessità per tutte le restanti chiamate alle
urne previste.
Requisiti
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi,
gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti
che non consentono di esprimere autonomamente il voto.
Documentazione
Occorre presentare:
· una richiesta su un modello già predisposto dall'Ufficio
elettorale
· la tessera elettorale dell'interessato
· la documentazione sanitaria che attesta che l'elettore è
impossibilitato a votare in modo autonomo
La documentazione sanitaria viene rilasciata dall'A.S.L.
I non vedenti possono presentare il libretto di pensione dell'INPS nel
quale sia indicata la categoria Ciechi Civili e uno dei relativi codici
attestanti la cecità (05, 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19), oppure
il verbale della Commissione di istanza per il riconoscimento della
cecità.
La
documentazione richiesta può essere presentata anche da una persona
diversa dall'interessato, purché munito di
· delega in carta semplice
· fotocopia di un documento di identità dell'interessato
Nota
bene
Le persone impossibilitate a scrivere:
· si presentano personalmente all'ufficio, che provvede a compilare
il modello
· oppure incaricano un familiare; in questo caso occorre che
dalla documentazione medica risulti chiaramente la menomazione fisica.
IL
DIRITTO DI VOTO NEI LUOGHI DI CURA:
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi,
purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune italiano,
previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata
dal Sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti
in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
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