Domenica
12 e Lunedì 13 giugno 2005 si terrà il referendum abrogativo
sulle norme relative alla procreazione assistita.
I Decreti firmati dal Presidente della Repubblica sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005. Ognuno dei decreti
contiene le disposizioni per la formulazione dei quattro quesiti relativi
all'abrogazione di parti del testo della legge n. 40 del 19 febbraio
2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".
I quattro quesiti riguardano rispettivamente:
1.
l'utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie;
2. l'utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita;
3. sfera dei diritti della donna nella procreazione assistita;
4. la fecondazione eterologa.
Il
primo quesito chiede di cancellare i limiti imposti dalla legge alla
ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Attualmente la legge
vieta di eseguire ricerche su embrioni ottenuti con la fecondazione
assistita, vietando anche il congelamento dell'ovocita fecondato. Con
l'abrogazione delle parti della legge inerenti al primo quesito si permetterebbe
alla ricerca di utilizzare cellule staminali embrionali, conservando
tuttavia il divieto di avviare processi volti alla generazione di esseri
umani identici, in quanto a patrimonio genetico, ad un altro essere
umano vivo o morto.
Il
secondo, terzo e quarto quesito sottoposti a referendum, come spiegano
le sentenze di ammissibilità della Corte Costituzionale n. 47
e 48 del 13 gennaio 2005, puntano a:
a)
ampliare le possibilità di ricorso alla procreazione medicalmente
assistita;
b) ampliare la possibilità di revoca del consenso oltre il limite
fissato dall'art. 6, comma 3, della legge;
c) permettere la produzione di embrioni in eccedenza rispetto a quelli
necessari per un unico e contemporaneo impianto;
d) consentire interventi sull'embrione con finalità diagnostiche
e terapeutiche generali.
La
modifica del testo di legge renderebbe quindi possibile:
-
l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità
diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o infertilità;
- escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative
tecniche quello della gradualità;
- la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche
dopo la fecondazione dell'ovulo;
- interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche
anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge;
- la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario
ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre;
- la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti
possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero.
Informazioni
ricavate dal sito del Governo Italiano.
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QUESITO
N. 1
Procreazione medicalmente assistita - Limite alla ricerca clinica e
sperimentale sugli embrioni. Abrogazione parziale.
(Scheda
di votazione di colore CELESTE - vedi
scheda)
Volete voi che sia abrogata
la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti
parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da
un'unica cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso,
e qualora non siano disponibili metodologie alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione
e"?
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QUESITO
N. 2
Procreazione medicalmente assistita - Norme sui limiti all'accesso.
Abrogazione parziale.
(Scheda
di votazione di colore ARANCIONE - vedi
scheda)
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla
presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità
o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché
ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata
e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento
della fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle
parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile".
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QUESITO
N. 3
Procreazione medicalmente assistita - Norme sulla finalità, sui
diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso. Abrogazione
parziale.
(Scheda
di votazione di colore GRIGIO
- vedi scheda)
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: "Al fine
di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito"; articolo 1, comma 2: "Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilità o infertilità"; articolo 4,
comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità
o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico";
articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole:
"Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,";
articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento
della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 3, lettera b,
limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole:
"ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre"; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché
alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile"?
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QUESITO
N. 4
Procreazione medicalmente assistita - Divieto di fecondazione eterologa.
Abrogazione del divieto.
(Scheda
di votazione di colore ROSA
- vedi scheda)
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti: articolo 4,
comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo"; articolo 9, comma 1,
limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo
4, comma 3"; articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; articolo
12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi
gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro"; articolo
12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?
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N.B.: L'elettore
vota tracciando nella scheda con la matita un segno sulla risposta da
lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
Votando SI, si vuole abrogare la legge ; votando NO
invece si vuole mantenere la legge.
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