MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO


 

OK
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Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati a consigliere ed a presidente della provincia ad esso collegati (art. 74, comma 5, primo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00). 

 
 

OK
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Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 2 e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5, comma2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132). 

 
 

OK
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Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati a presidente della provincia e a consigliere ad esso collegati (art. 74, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

 
 

OK
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Il voto va solo al candidato alla carica di presidente della provincia (art. 74, comma 5, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

 
 

NO
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La scheda contiene voti esclusivamente nulli, per l'impossibilità nelle elezioni provinciali di esprimere voto disgiunto, dando cioè la preferenza ad un candidato a presidente della provincia e, contemporaneamente, ad un gruppo collegato ad altro candidato a presidente (art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00).

 
 

NO
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La scheda contiene voti esclusivamente nulli perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco. (art. 69, primo comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00). Infatti non si possono votare più gruppi di candidati: essi, anche se collegati con il medesimo candidato a presidente, sono comunque in competizione tra di loro. Da tale nullità, inoltre, si ritiene non possa desumersi alcun voto per il presidente.

 
 

NO
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La scheda contiene voti esclusivamente nulli non essendo applicabile alle elezioni provinciali l'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; infatti, tecnicamente, nelle elezioni provinciali non si esprime voto di preferenza, tanto che l'art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00, identifica il segno sul simbolo direttamente come voto per il candidato a consigliere.

 
 

ATTENZIONE
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Il voto va al gruppo n. 3 ed ai candidati a presidente della provincia e a consigliere collegati con esso.
E' del tutto nullo il voto espresso per il candidato a consigliere; infatti, in questo caso, la volontà (prevalente) dell'elettore appare quella di votare il gruppo n. 3 e, poi, di dare una preferenza (non consentita) al candidato del gruppo n. 1.