I REFERENDUM

Domenica 12 e Lunedì 13 giugno 2005 si terrà il referendum abrogativo sulle norme relative alla procreazione assistita.
I Decreti firmati dal Presidente della Repubblica sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005. Ognuno dei decreti contiene le disposizioni per la formulazione dei quattro quesiti relativi all'abrogazione di parti del testo della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".
I quattro quesiti riguardano rispettivamente:

1. l'utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie;
2. l'utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita;
3. sfera dei diritti della donna nella procreazione assistita;
4. la fecondazione eterologa.

Il primo quesito chiede di cancellare i limiti imposti dalla legge alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Attualmente la legge vieta di eseguire ricerche su embrioni ottenuti con la fecondazione assistita, vietando anche il congelamento dell'ovocita fecondato. Con l'abrogazione delle parti della legge inerenti al primo quesito si permetterebbe alla ricerca di utilizzare cellule staminali embrionali, conservando tuttavia il divieto di avviare processi volti alla generazione di esseri umani identici, in quanto a patrimonio genetico, ad un altro essere umano vivo o morto.

Il secondo, terzo e quarto quesito sottoposti a referendum, come spiegano le sentenze di ammissibilità della Corte Costituzionale n. 47 e 48 del 13 gennaio 2005, puntano a:

a) ampliare le possibilità di ricorso alla procreazione medicalmente assistita;
b) ampliare la possibilità di revoca del consenso oltre il limite fissato dall'art. 6, comma 3, della legge;
c) permettere la produzione di embrioni in eccedenza rispetto a quelli necessari per un unico e contemporaneo impianto;
d) consentire interventi sull'embrione con finalità diagnostiche e terapeutiche generali.

La modifica del testo di legge renderebbe quindi possibile:

- l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità;
- escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità;
- la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo;
- interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge;
- la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre;
- la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero.

Informazioni ricavate dal sito del Governo Italiano.

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QUESITO N. 1
Procreazione medicalmente assistita - Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Abrogazione parziale.

(Scheda di votazione di colore CELESTE - vedi scheda)

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?

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QUESITO N. 2
Procreazione medicalmente assistita - Norme sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale.

(Scheda di votazione di colore ARANCIONE - vedi scheda)

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".

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QUESITO N. 3
Procreazione medicalmente assistita - Norme sulla finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale.
(Scheda di votazione di colore GRIGIO - vedi scheda)

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"; articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,"; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 3, lettera b, limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?

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QUESITO N. 4
Procreazione medicalmente assistita - Divieto di fecondazione eterologa. Abrogazione del divieto.

(Scheda di votazione di colore ROSA - vedi scheda)

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: articolo 4,
comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro"; articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?

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N.B.: L'elettore vota tracciando nella scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
Votando SI, si vuole abrogare la legge ; votando NO invece si vuole mantenere la legge.