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In
grassetto le parti sottoposte a referendum - quesito n° 4
ART.
4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità
o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate
in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi
un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso
per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato
della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile
da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento
della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma,
numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo
263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di
non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti
non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non
può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere
titolare di obblighi.
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti
non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero
che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o
non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale
di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso
di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo
6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000
euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa
da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio
genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è
punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche
nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi
del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di
più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione può essere revocata.
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